Art. 15.
(Sanzioni penali).

      1. Chiunque applichi le tecniche di fecondazione medicalmente assistita a soggetti che non soddisfino le condizioni di cui all'articolo 1 è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 12.911 euro a 25.823 euro.
      2. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e d), è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da 25.823 euro a 103.291 euro.

 

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      3. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da 51.646 euro a 154.937 euro.
      4. Chiunque contravvenga al divieto di cui all'articolo 12 è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da 51.646 euro a 154.937 euro.
      5. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 13, comma 3, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro.
      6. All'esercente la professione sanitaria che contravvenga ai divieti indicati dai commi da 1 a 4 si applica la pena accessoria della interdizione dall'esercizio della professione per un periodo della durata da tre a cinque anni. In caso di violazione dei divieti di cui agli articoli 12 e 13, comma 3, lettera d), si applica la pena accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.